Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: gestor uscente

Il principio di rotazione nelle procedure sotto soglia non aperte al mercato, ha da sempre creato problemi connessi alla sua corretta applicazione, divenendo spesso causa di contenziosi. Nel dover gestire una nuova gara, la difficile situazione in cui ci si trova a volte ad operare, è la seguente: l'OE uscente, si è sempre rivelato proattivo generando un elevato grado di soddisfazione; ha costantemente eseguito a regola d'arte la prestazione con rendimenti di alta qualità, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, questi ultimi rivelatisi estremamente competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento. A fronte di un così evidente quadro positivo perché l'SA dovrebbe a priori non rinvitarlo rischiando che lo stesso, sentendosi sanzionato e penalizzato, possa istruire un ricorso? La PA nel caso prospettato, applicando in maniera stringente e perentoria il principio in parola, subirebbe danni su più fronti oltre ad una possibile flessione negativa nel rendimento dell’ultimo periodo contrattuale da parte dell’OE uscente. Per quanto precede, evidenziando in maniera trasparente I SOLI predetti aspetti in tutti gli atti di gara quali la determina a contrarre, l’eventuale pubblicazione dell'avviso d'avvio procedura di cui all'art. 1 della L. 120/20, la lettera d'invito, il verbale di aggiudicazione e/o la determina d'aggiudicazione, sarebbe possibile rinvitare l'OE meritevole uscente? Ad avviso dello scrivente, l’esternazione in maniera trasparente di tali motivazioni citate dalle linee guida ANAC n. 4 ed anche da una parte della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V 31/03/2020 n. 2182, Cons. Stato, sez. V 12/06/2019 n. 3943 e Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539), sarebbero sufficientemente stringenti anche se non concomitanti ad altre (Es.: il numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato oppure il peculiare oggetto e le specifiche caratteristiche del mercato di riferimento). Ten. Col. Filippo STIVANI.

se l'operatore economico uscente è stato selezionato con procedura aperta è possibile affidare allo stesso, in via diretta, senza l'obbligo della rotazione, un nuovo contratto avente ad oggetto una prestazione rientrante nella stesso settore di servizi del contratto precedente, se il nuovo contratto è di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) delle Legge 120/2020 e s.m.i.?